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PuntoLegale. Finalmente pubblicati il modello telematico e le modalità di presentazione del Bonus Pubblicità

Debutta oggi su ADVexpress una nuova rubrica a cura dell'avvocato Carlo Sallustio, che di volta in volta farà chiarezza e approfondirà gli aspetti legali relativi alla comunicazione. La prima 'puntata' è dedicata ad un tema di grande interesse per il settore, il bonus pubblicità. Per accedere all’agevolazione occorre presentare una domanda preventiva tra il 22 settembre e il 22 ottobre prossimi.

E' dedicata al bonus pubblicità, ovvero al credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati su stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, la prima puntata della rubrica PuntoLegale, curata, in esclusiva per ADVexpress, dall'avvocato  Carlo Sallustio.

Un argomento di grande interesse per l'industry della comunicazione e in particolare per imprese e professionisti che potranno beneficiare di un tax credit del 75% (elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative) sul valore incrementale degli investimenti pubblicitari rispetto all’anno precedente.

La rubrica, di volta in volta, tratterà le questioni legali più attuali legate al mondo della comunicazione, facendo chiarezza all'interno di una materia spesso complicata e alquanto tecnica.

 

Tanto tuonò che piovve!
Vista l’attesa, il celebre detto calza a pennello per il tanto sospirato provvedimento attuativo del tax credit per gli investimenti pubblicitari “incrementali” su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Il tema è particolarmente caro a chi opera nel mondo della pubblicità. Con l'art. 57-bis del DL n. 50/2017, convertito con modificazioni, dalla L. n. 96/2017, e poi modificato dall'art. 4, del DL n. 148/2017 (convertito dalla L. n. 172/2017), è stato istituito un credito d’imposta spettante ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuato investimenti pubblicitari “incrementali” sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e su emittenti televisive e radiofoniche locali.

Per beneficiarne, occorre che l’ammontare degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno, ecceda  almeno dell’1% quello dei medesimi investimenti sugli stessi mezzi d’informazione
dell’anno precedente.

Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti incrementali effettuati solo sulla stampa (anche online), dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.
Il credito d’imposta è pari al 75% dell’incremento degli investimenti, ed arriva al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
Per esempio, se nell’anno X un’impresa investe 100 in pubblicità sulla stampa periodica online e nell’anno X + 1 investe 150, l’incremento agevolabile sarà pari – rispettivamente – al 75% e al 90% di 50, ossia a 37,5 e 45. Il tax credit presentava tuttavia dei profili dubbi e richiedeva una serie di strumenti attuativi per la sua applicazione.  Con DPCM n. 90 del 2018, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa.

Da notare che sono previsti dei tetti di spesa (che dipendono dai fondi disponibili ogni anno, con criteri di ripartizione se le richieste sono troppe), pari a 42,5 milioni di euro per il 2018 (30 mln per la stampa - anche online - e 12,5 milioni per emittenti radio-televisive) ed a 20 milioni per il 2017 (per la stampa).

Ma è solo con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio del 31 luglio 2018, che sono stati approvati il modello di comunicazione telematica per fruire del credito e le relative modalità di presentazione.

Tra queste ultime, si segnala il termine per la presentazione della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l'accesso al beneficio per l'anno 2017, che va dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, utilizzando il modello di cui all'articolo 2.
Visti i tempi stretti ed il rischio di errori, sarà bene che gli operatori economici si facciano coadiuvare da un consulente fiscale aggiornato nell’esame delle condizioni e delle modalità di effettuazione della richiesta di beneficio.

Avv. Carlo Sallustio
Tributarista – Ph. D. in Diritto Tributario

 

L’Avv. Sallustio è partner e responsabile del Dipartimento fiscale di Milano dello Studio legale Ughi e Nunziante, che è stato storicamente uno dei primi studi italiani ad operare in ambito internazionale (www.unlaw.it ). Dopo una passata esperienza nel contenzioso tributario e nella Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, occupandosi di fiscalità internazionale e di fiscalità d’impresa (con focus sulle M&A), è tornato alla professione presso uno dei più importanti studi tributari italiani, per poi trasferirsi nello studio attuale. Autore di oltre 20 pubblicazioni tra monografie e contributi sulle più importanti riviste fiscali italiane, ha collaborato con importanti quotidiano cartacei ed on line (Italia Oggi, FiscoOggi). Dottore in ricerca in diritto tributario, ha svolto e svolte docenze presso numerosi convegni e Master universitari (tra cui quello tributario della LUISS). Dal 2018 è professore a contratto in diritto tributario presso l’Università degli Studi di Torino.

E’ possibile contattarlo con le email
Csallustio@unlaw.it o carlosallustio@gmail.com