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Fastweb + Vodafone diffida iliad per lo spot con Megan Gale. Chiesto lo stop alla campagna
La scelta di iliad di riproporre Megan Gale, storica testimonial delle campagne Omnitel negli anni 2000, come nuovo volto della propria campagna pubblicitaria "Poche cose sono per sempre” lanciata i giorni scorsi (leggi news) ha scatenato una pesante querelle con Fastweb + Vodafone, che ieri, 7 maggio, ha inviato una lettera di diffida alla compagnia telefonica, indirizzata all'AD Benedetto Levi, chiedendo l'immediata sospensione dello spot da qualsiasi media, compresi quelli digitali e social proprietari.
L'AD di iliad ha postato la lettera su LinkedIn e, parafrasando il concept della campagna, ha commentato : "Tutto cambia. Tutti possono cambiare. Ma non a tutti il cambiamento piace 😏 E a voi?".

Nel documento Fastweb + Vodafone accusa la campagna di essere"volutamente e dichiaratamente incentrata sul valore evocativo del personaggio, molto forte presso il target di riferimento" e punta il dito contro il colore dell'abito della modella australiana "Peraltro, Megan Gale è vestita di rosso, il colore che identifica Vodafone sin dal suo uso nel mercato italiano a partire dal 2003".
La creatività, prosegue inoltre la company:"Si pone con ogni evidenza in contrasto con numerose norme del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale e del codice civile. Essa realizza infatti un indebito e ingiustificato agganciamento alla notorietà e all'immagine aziendale Vodafone, oggi Fastweb S.p.A. (costituendo per tale aspetto una violazione dell'art. 13 co. 2 c.a.), con effetti denigratori nei confronti del marchio Vodafone, di cui la stessa Fastweb è licenziataria, abbandonato persino dalla sua storica testimonial (così ponendosi in contrasto con l'art. 14 c.a.), ed effettua una comparazione meramente suggestiva fra Vodafone e Iliad a tutto vantaggio di quest'ultima, così violando l'art. 15 c.a.; l'uso strumentale che viene fatto dello storico testimonial Vodafone contrasta inoltre con l'obbligo di correttezza codificato nell'art. 1 c.a. Per le stesse ragioni, la pubblicità in questione costituisce un atto di concorrenza sleale nei confronti della nostra società, alla luce dell'art. 2598 n. 2 e 3 c.c.".
Fastweb + Vodafone intima quindi a iliad di "provvedere all'immediata cessazione della diffusione della campagna in questione, su qualsiasi mezzo" minacciando altrimenti azioni legali.

