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Deducibili al 100% le spese alberghiere e di ristorazione

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il decreto legge 112/2008 non si applica ai casi in cui queste spese, alla luce dell’oggetto dell’attività imprenditoriale, concorrono in maniera diretta alla produzione dei ricavi d’impresa. Il presidente di Federcongressi Adolfo Parodi auspica che tale deroga venga estesa anche agli organizzatori di eventi.

Parodi_adolfo2.jpgMercoledì 4 marzo, al termine di lunghi mesi di pressioni presso gli opportuni organi istituzionali (pressioni portate avanti in prima fila anche da Federcongressi), il direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera ha diramato una circolare ove si esplicita la non applicabilità dell'art. 83 del Decreto legge 112/2008, convertito nella legge 103/2008 , alle aziende per le quali le spese alberghiere e di ristorazione concorrono direttamente alla produzione dei ricavi.

Tale articolo in materia di trattamento, ai fini dell’Iva e delle imposte sul reddito, delle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, ha innovato in modo sostanziale la deducibilità di queste prestazioni limitandola al 75% della spesa complessivamente sostenuta, ed estendendo tale limite alla generalità delle imprese e dei liberi professionisti.

Si tratta dunque di una normativa che, se interpretata con rigidità, si sarebbe rivelata fortemente penalizzante per le aziende del settore congressuale e dei viaggi, che avrebbero visto limitata la possibilità di dedurre dai ricavi una parte significativa (-25%) di costi “diretti” e “strettamente inerenti” l’attività esercitata.

'Un’interpretazione logico-sistematica della disposizione - recita il documento, «porta a ritenere che la prevista riduzione della deducibilità della spesa operi solo nei casi in cui la stessa si riferisca all’acquisizione di servizi (alberghieri e di ristorazione) che, alla luce dell’oggetto dell’attività imprenditoriale, concorrono solo in maniera indiretta alla produzione dei ricavi'. La limitazione dunque non si applica 'alle spese sostenute dai tour operator e dalle agenzie di viaggi (…), in quanto si tratta di prestazioni di servizi la cui rivendita costituisce oggetto dell’attività propria dell’impresa. (…) Atteso che l’attività propria dei tour operator e delle agenzie di viaggi consiste nell’organizzazione e nella commercializzazione di viaggi e soggiorni, non può essere posta in dubbio l’inerenza a detta attività delle spese sostenute per l’acquisto di servizi alberghieri e di somministrazione di alimenti e bevande, i quali costituiscono uno dei componenti essenziali dei servizi turistici forniti ai consumatori finali'.

Subito dopo la diramazione della circolare il Presidente Federcongressi Adolfo Parodi ha detto: "Esprimo soddisfazione per un provvedimento che rende giustizia agli operatori del turismo, e sono compiaciuto che parte del merito possa essere ascritto alla forte e costante azione di pressione e informazione, presso i competenti organi istituzionali, svolta in questi mesi da Federcongressi. Con altrettanta chiarezza, però, chiedo che il chiarimento espresso nella circolare dell'Agenzia sia esteso anche alla categoria che direttamente rappresentiamo, ossia agli organizzatori di eventi, i quali svolgono un servizio di per sé non turistico ma che dal turismo attinge, quali componenti essenziali, gli stessi servizi alberghieri e di ristorazione. Sono convinto che la sensibilità mostrata in questa occasione condurrà presto l’Agenzia delle Entrate a dare una risposta positiva anche a questa istanza".