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IAP estende la tutela dei consumatori alla pubblicità comportamentale online

L’Istituto, attraverso il proprio Comitato di Controllo, gestirà i reclami degli utenti relativi a tale forma di pubblicità sulla base delle disposizioni dell’European Advertising Standards Alliance e del “Framework Interactive Advertising Bureau Europe”,
L’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, oltre al controllo sui contenuti della pubblicità alla luce del proprio Codice, potrà ora intervenire anche nei confronti della . “ pubblicità comportamentale online ”( OBA , dall’inglese “ online behavioural advertising ”).  (Nella foto il Presidente Giorgio Floridia)

L’OBA è uno strumento che, basandosi sull’attività di navigazione in rete di un dispositivo, permette di mostrare all’utente di quel dispositivo messaggi pubblicitari in funzione degli interessi manifestati attraverso il web (ad esempio: se un dispositivo si collega a siti di case automobilistiche, nelle successive attività di navigazione potrebbero comparire messaggi pubblicitari relativi ad automobili, in quanto ritenuto possibile ambito di interesse).

 In questo modo la pubblicità risulta più mirata perché basata sui percorsi di navigazione precedenti, nei quali sono stati manifestati degli specifici interessi. Peraltro le informazioni utilizzate per gli annunci OBA non identificano l’utente quale persona fisica.

Le disposizioni di legge attuali prevedono l’obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all’installazione di  cookies  utilizzati per gli annunci OBA da parte del sito stesso che si sta visualizzando o da parte di web server diversi, cosiddette “Terze Parti”.

L’Istituto, attraverso il proprio Comitato di Controllo, gestirà i reclami degli utenti relativi a tale forma di pubblicità sulla base delle disposizioni dell’European Advertising Standards Alliance Best Practice Recommendation on Online Behavioural Advertising” e del “Framework Interactive Advertising Bureau Europe”, due iniziative autoregolamentari europee che mirano a garantire, fermi gli obblighi di legge, trasparenza per il consumatore, la possibilità di scelta in relazione agli OBA e meccanismi di tutela semplici e facilmente accessibili in casi di problemi o contestazioni. In particolare:

·           la “Terza” Parte deve fornire chiare e comprensibili informazioni all’utente web sull’attività di raccolta dati e sul loro utilizzo a fini OBA. Tutte le pubblicità oggetto di OBA devono essere segnalate con una apposita icona ( ), rilasciata dall’European Interactive Digital Advertising Alliance - EDAA, la quale, per mezzo di un collegamento ipertestuale, rinvia al sito web della Terza Parte in cui vengono fornite le informazioni sull’attività di raccolta dati, con un rimando al portale gestito sempre dall’EDAA www.youronlinechoices.com/it. L’icona può anche indirizzare direttamente a quest’ultimo portale, qualora la Terza Parte non abbia predisposto una pagina ad hoc. L’icona fornisce all’utente web informazioni sull’identità della Terza Parte che sta diffondendo il messaggio e dettagliate informazioni sugli OBA.

·           gli utenti web devono poter esercitare facilmente una scelta, esprimendo il proprio consenso o meno all’utilizzo dei dati ai fini OBA. La Terza Parte deve quindi rendere disponibile un sistema attraverso il quale esprimere la scelta, come il portale www.youronlinechoices.com/it. Non possono essere utilizzati a fini di OBA i dati per i quali l’utente web non abbia prestato il proprio consenso.
·           è vietato creare segmenti OBA per pubblicità espressamente indirizzate ai minori di 12 anni.

L’ampliamento delle competenze dell’Istituto in tale direzione segna un’ulteriore tappa nella tutela ad ampio raggio del cittadino-consumatore nei confronti della pubblicità, lavorando affinché questa non solo non lo inganni o non lo offenda, ma da oggi anche affinché rispetti alcuni profili della sua privacy sul web.

Per maggiori informazioni sul nuovo servizio, visita la pagina www.iap.it/le-attivita/per-i- cittadini/pubblicita- comportamentale-online/



EC