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IAP: stop al calendario di Toscani, 'offende la dignità'

Il calendario del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale presentato a Firenze nella cornice degli eventi di Pitti Immagine Uomo,  si è attirato varie critiche per aver ritratto senza veli 12 parti intime femminili. 'L'organo di controllo dello IAP ha ritenuto l'iniziativa offensiva della dignita' della persona, in quanto il corpo femminile viene equiparato alla ''pelle conciata'', ovvero ad un prodotto e ad un animale.
Oltre ad aver bloccato la diffusione della campagna 'Dio salvi il made in Italy' di Chionna (vedi notizia correlata), lo IAP ha deciso di imporre il ritiro dal mercato del calendario di Oliviero Toscani, realizzato per il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale e distribuito in edicola con il mensile Rolling Stone.
 
Il calendario, presentato a Firenze nella cornice degli eventi di Pitti Immagine Uomo, ha generato grande clamore sui media e si è attirato varie critiche per aver ritratto senza veli 12 parti intime femminili. La Commissione delle Pari Opportunità del Consiglio Comunale di Firenze, ha accusato l'iniziativa di ennesimo sfruttamento dell'immagine femminile a scopi pubblicitari attraverso l'uso di scatti lesivi. 

Lo IAP ha riscontrato in questa iniziativa la ''violazione degli articoli 1 - Lealta' della comunicazione commerciale - e 10 - Convinzioni morali, civili, religiose e dignita' della persona - del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Come spiega un comunicato dell'Istituto: ''L'organo di controllo ha ritenuto tale comunicazione offensiva della dignita' della persona, in quanto il corpo femminile viene equiparato alla ''pelle conciata'', ovvero sia ad un prodotto che ad un animale, ovvero un animale ucciso, sezionato e trasformato in prodotto di lavorazione, rilevando pertanto il contrasto con l'art. 10 del Codice, secondo cui ''la comunicazione commerciale deve rispettare la dignita' della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni'''.

Il Comitato ha rilevato inoltre la violazione dell'articolo 1 del Codice. ''La comunicazione commerciale deve evitare tutto cio' che possa screditarla'', ritenendo il messaggio un esempio di forma comunicazionale che danneggia il credito dell'istituzione pubblicitaria nel suo complesso considerata''.