Digital
Approvata la web tax, ma l'entrata in vigore slitta a luglio 2014
La legge che impone di acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana, obbliga le grandi corporation di internet (Google, Facebook, Amazon) a pagare le tasse nel nostro Paese e non in quelli con regimi fiscali agevolati, è stata approvata in via definitiva dal Senato il 23 dicembre 2013. La data dell'entrata in vigore è stata spostata da gennaio a luglio 2014 per sedare le divergenze interne al governo e per valutare la sua compatibilità con le norme Ue. Soggetti a tassazione dovrebbero essere i ricavi delle società, per la maggior parte provenienti dalle vendità di inserzioni pubblicitarie. Nessun obbligo di partita iva italiana per la vendita online via e-commerce.
La 'web tax' che riguarda le nuove modalità fiscali per l’acquisizione di servizi di pubblicità e link sponsorizzati online e che in sostanza obbliga le grandi corporation di internet (Google, Facebook, Amazon) a pagare le tasse nel nostro Paese e non in quelli con regimi fiscali agevolati, è stata approvata in via definitiva dal Senato il 23 dicembre 2013 con 167 voti favorevoli e 110 contrari, su un totale di 277 votanti e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 27/12/2013 e modalità fiscali per l’acquisizione di servizi di pubblicità e link sponsorizzati online.
Inizialmente era stata prevista l’entrata in vigore della nuova norma dal 1° gennaio 2014, ma con il Decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 dicembre 2013, la Web Tax entrerà in vigore il 1° luglio 2014.
Tre gli emendamenti che costituiscono il "pacchetto web tax".
Il primo prevede i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.(emendamento On. Fanucci - PD). Diversamente da quanto ipotizzato in una prima fase, nessun obbligo di partita iva italiana per la vendita online via e-commerce.
Il secondo invece impone che l’acquisto di servizi di pubblicità online e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli. (emendamento On. Covello - PD).
Il terzo emendamento, presentato dal Governo, prevede che le maggiori entrate derivanti dall' emendamento dell'On. Covello, pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l’anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l’anno 2015, a 201 milioni di euro per l’anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, affluiscano al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Lo spostamento dell'entrata in vigore della legge è stata necessaria per sedare le divergenze interne al governo stesso (secondo il neo segretario del Pd Matteo Renzi il tema va ridiscusso in Europa, perché soltanto attraverso una decisione concertata degli Stati membri è possibile giungere ad una soluzione del problema), sia per evitare una possibile procedura di infrazione dell’Unione Europea nei confronti del nostro paese. Secondo la legge, infatti, soggetti a tassazione dovrebbero essere i ricavi delle società, per la maggior parte provenienti dalle vendità di inserzioni pubblicitarie. Ciò, però, entra in conflitto con le normative della Ue, che consentono ai colossi del web di avere una sola sede legale in Europa, e non una per ogni paese in cui operano.
Lo scorso 19 dicembre il portavoce del commissario europeo per la fiscalità e l'unione doganale Algirdas Semeta Emer Traynor si era espresso negativamente sulla Web Tax, definendola “contraria alle libertà fondamentali e ai principi di non-discriminazione dei trattati”. Secondo le regole comunitarie: “Le persone che esercitano attività indipendenti e i professionisti o le persone giuridiche che operano legalmente in uno Stato membro possono esercitare un’attività economica in un altro Stato membro su base stabile e continuativa o offrire e fornire i loro servizi in altri Stati membri su base temporanea pur restando nel loro paese d’origine”.
La compatibilità della web tax con la normativa comunitaria in materia di libertà di circolazione di beni e servizi resta quindi ancora da valutare attentamente.
EC
Inizialmente era stata prevista l’entrata in vigore della nuova norma dal 1° gennaio 2014, ma con il Decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 dicembre 2013, la Web Tax entrerà in vigore il 1° luglio 2014.
Tre gli emendamenti che costituiscono il "pacchetto web tax".
Il primo prevede i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.(emendamento On. Fanucci - PD). Diversamente da quanto ipotizzato in una prima fase, nessun obbligo di partita iva italiana per la vendita online via e-commerce.
Il secondo invece impone che l’acquisto di servizi di pubblicità online e di servizi ad essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli. (emendamento On. Covello - PD).
Il terzo emendamento, presentato dal Governo, prevede che le maggiori entrate derivanti dall' emendamento dell'On. Covello, pari complessivamente a 237,5 milioni di euro per l’anno 2014, a 191,7 milioni di euro per l’anno 2015, a 201 milioni di euro per l’anno 2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, affluiscano al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Lo spostamento dell'entrata in vigore della legge è stata necessaria per sedare le divergenze interne al governo stesso (secondo il neo segretario del Pd Matteo Renzi il tema va ridiscusso in Europa, perché soltanto attraverso una decisione concertata degli Stati membri è possibile giungere ad una soluzione del problema), sia per evitare una possibile procedura di infrazione dell’Unione Europea nei confronti del nostro paese. Secondo la legge, infatti, soggetti a tassazione dovrebbero essere i ricavi delle società, per la maggior parte provenienti dalle vendità di inserzioni pubblicitarie. Ciò, però, entra in conflitto con le normative della Ue, che consentono ai colossi del web di avere una sola sede legale in Europa, e non una per ogni paese in cui operano.
Lo scorso 19 dicembre il portavoce del commissario europeo per la fiscalità e l'unione doganale Algirdas Semeta Emer Traynor si era espresso negativamente sulla Web Tax, definendola “contraria alle libertà fondamentali e ai principi di non-discriminazione dei trattati”. Secondo le regole comunitarie: “Le persone che esercitano attività indipendenti e i professionisti o le persone giuridiche che operano legalmente in uno Stato membro possono esercitare un’attività economica in un altro Stato membro su base stabile e continuativa o offrire e fornire i loro servizi in altri Stati membri su base temporanea pur restando nel loro paese d’origine”.
La compatibilità della web tax con la normativa comunitaria in materia di libertà di circolazione di beni e servizi resta quindi ancora da valutare attentamente.
EC

