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Corte UE: legittimi i tetti per la pubblicità sulla pay tv. Ma per Sky la partita è ancora aperta

Secondo la Corte di Giustizia Europea la normativa italiana che fissa limiti orari di affollamento pubblicitario più bassi per i canali a pagamento è conforme al diritto dell’Unione. Tuttavia spetterà al giudice nazionale decidere se è legittimo il tetto pubblicitario più rigido imposto alla pay tv e Sky confida che il Tar del Lazio possa accogliere le sue ragioni in merito al ricorso presentato contro Agcom, che aveva inflitto alla tv di Murdoch una multa per avere superato i limiti per le emittenti televisive a pagamento. 
 Brutte notizie per Sky: la Corte di Giustizia Europea ha infatti giudicato legittima la normativa italiana che fissa limiti orari di affollamento pubblicitario più bassi per i canali a pagamento. Ricordiamo che il tetto, imposto nel 2005 dal governo Berlusconi, è stato poi assorbito nel 2010 dal decreto Romani. 

Ma ripercorriamo i fatti con ordine.

Nel 2011, Sky ha superato il tetto orario del 14% di pubblicità imposto alle pay tv dalla stessa norma che prevedeva invece una soglia al 18% per le emittenti private in chiaro. L'Agcom ha dunque condannato la tv di Murdoch al pagamento di una sanzione pari a 10.329 euro.

Sky ha impugnato la delibera davanti al Tar del Lazio, lamentando l’incompatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione, che prevede un limite di affollamento orario del 20%. Incompatibilità che tuttavia il Tribunale europeo non ravvisa, come emerso dalla sentenza di cui si è avuta notizia oggi, 18 luglio.

La Corte fa sapere infatti che la direttiva europea fissa "prescrizioni minime" ma gli Stati "conservano la facoltà di prevedere norme più particolareggiate o più rigorose e, in alcuni casi, condizioni differenti purché conformi al diritto dell’Unione".

Tuttavia, la sentenza della Corte Europea stabilisce anche che "la tutela dei consumatori contro gli eccessi della pubblicità commerciale costituisce un motivo imperativo d’interesse generale che può giustificare restrizioni alla libera prestazione dei servizi, posto che tale restrizione sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario al suo raggiungimento. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte".

Dunque l'ultima parola sulla legittimità o meno del tetto pubblicitario imposto alla pay tv spetta al giudice nazionale. Sky, in una nota, fa sapere che "la partita è ancora aperta" e che confida "che il Tar del Lazio possa accogliere le sue ragioni", dal momento che "sarà il TAR del Lazio a stabilire se il tetto più severo imposto alla tv a pagamento sia effettivamente indirizzato alla protezione dei consumatori e proporzionato rispetto a questo obiettivo".

SP