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Federcongressi&eventi, gli strumenti per la flessibilità nel mercato del lavoro
In un seminario di Federcongressi&eventi esaminate le dieci regole per una gestione efficiente dei contratti di lavoro nella meeting industry.
Si è svolto nell’ambito della fiera BTC (in corso di svolgimento a Rimini), il seminario Riforma del lavoro: gli strumenti per favorire la flessibilità in entrata e in uscita nel mercato del lavoro, tenuto da Mauro Zaniboni, responsabile Federcongressi&eventi per la fiscalità di settore, e dal consulente del lavoro Luca Piscaglia.

Il tema è cruciale, soprattutto in un comparto come la meeting industry, in cui la flessibilità della forza lavoro è fondamentale. Sono state esaminate con cura tutte le tipologie contrattuali che la legge attualmente offre accanto alle due tradizionali dell’assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato.
In particolare:
• il lavoro intermittente: contratto mediante il quale il lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione su chiamata del datore di lavoro;
• il co.co.co. e co.co.pro., con cui il collaboratore si impegna, per un periodo determinato, a compiere un’opera o un servizio in via continuativa a favore del committente ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione;
• i collaboratori occasionali: durata inferiore a 30 giorni, massimo annuo inferiore a 5mila euro, ritenuta d’acconto del 20%;
• il lavoro autonomo e la Partita IVA: collaborazione coordinata e continuativa per meno di 8 mesi all’anno, che valga meno dell’80% dei redditi complessivi del lavoratore e senza una postazione di lavoro fissa presso la sede del committente.
In generale si possono stilare dieci regole per una gestione corretta del lavoro:
1) Identificare bene la fattispecie di contratto da applicare (non abusare del lavoro autonomo).
2) Usare l’appalto di servizi solo per le attività per le quali l’azienda non è organizzata.
3) Affidare gli appalti a società conosciute, e chiedere sempre la documentazione per la regolarità dei loro dipendenti.
4) In situazioni promiscue di lavoro, utilizzare il lavoro a chiamata o voucher o somministrazione.
5) L’apprendistato va usato con attenzione perché è molto rigido in uscita (con la riforma occorre la giusta causa o il giustificato motivo non solo perché l’azienda possa licenziare, ma anche perché il lavoratore possa dimettersi!).
6) Tempo determinato pure da usare con attenzione perché è difficile trovare motivazioni che lo sostengano.
7) Il contratto a chiamata pare fatto apposta per le attività della meeting industry: mette a posto le formalità ma anche mette fuori mercato il relativo costo. Dunque è un giano bifronte. 8) Il voucher conviene pure, costa pochissimo e ha poco carico amministrativo. Va attesa però la riforma.
9) Gestire bene le limitazioni di orario: si verificano picchi accentuati dove le regole spesso non vengono rispettate.
10) Licenziamento: per le grandi realtà qualcosa è cambiato con la riforma, ma va gestito con estrema attenzione.
«In sintesi», ha concluso Piscaglia, «la flessibilità nel nostro diritto del lavoro esiste ma va contrattata: la normativa alle parti lascia tanto spazio. Le aziende grandi possono farlo da sole con accordi aziendali, mentre le aziende piccole possono pensare ad accordi territoriali sotto il patrocinio di un’associazione di categoria quale potrebbe essere Federcongressi&eventi. In ogni caso una flessibilità di base c’è: va gestita bene. Certo è che mai in Italia si potrà avere una flessibilità come in altri paesi, perché scontiamo l’inefficienza di un sistema pubblico che non permette un giusto equilibrio fra domanda, offerta e formazione».
Il tema è cruciale, soprattutto in un comparto come la meeting industry, in cui la flessibilità della forza lavoro è fondamentale. Sono state esaminate con cura tutte le tipologie contrattuali che la legge attualmente offre accanto alle due tradizionali dell’assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato.
In particolare:
• il lavoro intermittente: contratto mediante il quale il lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione su chiamata del datore di lavoro;
• il co.co.co. e co.co.pro., con cui il collaboratore si impegna, per un periodo determinato, a compiere un’opera o un servizio in via continuativa a favore del committente ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione;
• i collaboratori occasionali: durata inferiore a 30 giorni, massimo annuo inferiore a 5mila euro, ritenuta d’acconto del 20%;
• il lavoro autonomo e la Partita IVA: collaborazione coordinata e continuativa per meno di 8 mesi all’anno, che valga meno dell’80% dei redditi complessivi del lavoratore e senza una postazione di lavoro fissa presso la sede del committente.
In generale si possono stilare dieci regole per una gestione corretta del lavoro:
1) Identificare bene la fattispecie di contratto da applicare (non abusare del lavoro autonomo).
2) Usare l’appalto di servizi solo per le attività per le quali l’azienda non è organizzata.
3) Affidare gli appalti a società conosciute, e chiedere sempre la documentazione per la regolarità dei loro dipendenti.
4) In situazioni promiscue di lavoro, utilizzare il lavoro a chiamata o voucher o somministrazione.
5) L’apprendistato va usato con attenzione perché è molto rigido in uscita (con la riforma occorre la giusta causa o il giustificato motivo non solo perché l’azienda possa licenziare, ma anche perché il lavoratore possa dimettersi!).
6) Tempo determinato pure da usare con attenzione perché è difficile trovare motivazioni che lo sostengano.
7) Il contratto a chiamata pare fatto apposta per le attività della meeting industry: mette a posto le formalità ma anche mette fuori mercato il relativo costo. Dunque è un giano bifronte. 8) Il voucher conviene pure, costa pochissimo e ha poco carico amministrativo. Va attesa però la riforma.
9) Gestire bene le limitazioni di orario: si verificano picchi accentuati dove le regole spesso non vengono rispettate.
10) Licenziamento: per le grandi realtà qualcosa è cambiato con la riforma, ma va gestito con estrema attenzione.
«In sintesi», ha concluso Piscaglia, «la flessibilità nel nostro diritto del lavoro esiste ma va contrattata: la normativa alle parti lascia tanto spazio. Le aziende grandi possono farlo da sole con accordi aziendali, mentre le aziende piccole possono pensare ad accordi territoriali sotto il patrocinio di un’associazione di categoria quale potrebbe essere Federcongressi&eventi. In ogni caso una flessibilità di base c’è: va gestita bene. Certo è che mai in Italia si potrà avere una flessibilità come in altri paesi, perché scontiamo l’inefficienza di un sistema pubblico che non permette un giusto equilibrio fra domanda, offerta e formazione».

