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Territorialità Iva: richiesta una consulenza all'agenzia delle entrate
Federcongressi&eventi, attraverso il responsabile per la fiscalità di settore Mauro Zaniboni, con il contributo della consulente amministrativa Valeria Bortolotti e di Antonio Iorizzo, direttore amministrativo dell’agenzia Oic, ha rivolto alla direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate (ufficio Iva) una richiesta di consulenza giuridica circa la corretta individuazione dell’ambito territoriale di riferimento, ai fini dell’applicazione dell’imposta, in occasione di congressi, fiere, eventi culturali e scientifici ed eventi in genere.
Il pregresso
Oggetto di questa richiesta è la normativa sulla territorialità dell’Iva, che già da oltre un anno (1° gennaio 2010) registra un’innovazione: per le prestazioni di servizi, rese ai cosiddetti soggetti passivi (cioè ad aziende o a titolari di partite Iva), il luogo di rilevanza territoriale ai fini dell’imposta è la sede del committente.
La regola generale è che si applica l’Iva considerando il luogo di residenza del committente mentre resta invariato il criterio per le prestazioni di servizi rese a privati (cioè a persone fisiche senza partita Iva): la tassazione avviene in questo caso nel luogo di materiale esecuzione dell’attività.
L’applicazione all’industria degli eventi
Dal 1° gennaio 2011 le nuove regole sulla territorialità dell’imposta si applicano anche alle prestazioni relative all’organizzazione di eventi, che dunque, se fatturate a soggetti passivi, sono soggette all’imposta non più nel Paese in cui si è materialmente svolta la manifestazione, bensì nel Paese del committente. La normativa resta invariata, rispetto alla legislazione precedente, solo quando la fattura va intestata a una persona fisica (in altri termini, quando si è in un rapporto di tipo B2C), ossia al partecipante dell’evento o a un suo accompagnatore. Solo in tal caso l’Iva continua ad applicarsi con riferimento al paese in cui l’evento si tiene.
In sostanza, per un evento organizzato in Italia, qualora i servizi a esso relativi siano resi dall’organizzatore a committenti esteri U.E. ed extra UE soggetti passivi, gli addebiti sono effettuabili con esclusione da Iva.
Si tratta di chiarire – e tale è appunto l’obiettivo della richiesta di consulenza – due cose:
1) se questa esclusione è applicabile in automatico ogni volta che le prestazioni relative all’organizzazione di eventi sono rese da Pco, da imprese che curano la gestione di palazzi dei congressi o di altre sedi congressuali (ville, hotel ecc.) o da convention bureau territoriali, senza che un ente terzo debba previamente valutare la natura culturale, scientifica o artistica della prestazione;
2) se questa esclusione riguarda anche le quote di iscrizione comprendenti più servizi (quando fatturate ad aziende o a titolari di partita Iva).
L’interpretazione di Federcongressi&eventi, sortita dall’esame di ben 15 casi diversi fra loro, è per un sì su entrambi i fronti e pare essere il miglior compromesso fra le esigenze delle parti in causa.

