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L'articolo 74-ter applicabile anche dalle Event Agency
La positiva novità è emersa dal seminario 'Casta d’Iva', con cui Site Italy ha aperto il proprio ciclo di incontri formativi del 2010-2011. Sono molti i vantaggi dell’estensione dell’applicazione di questo articolo, sino a ora limitato alle agenzie di viaggi.
Si è tenuto a Firenze lunedì 21 giugno, presso l’Hotel Il Salviatino, il seminario Site Italy sulle nuove regole fiscali del settore. Intrigante il titolo, ispirato alla quasi omonima opera di Vincenzo Bellini: Casta d’Iva – Opera in tre atti sui cambiamenti fiscali e le nuove regole. La Presidente Miek Egberts con la Vice president education (e President-elect) Vania Calzavara, il tesoriere Paolo Teruzzi e la consigliera direttiva Maria Grazia Sapigni hanno dato il benvenuto ai relatori Mauro Zaniboni, titolare di MZ Congressi e responsabile Federcongressi per la fiscalità, e Caterina Claudi, revisore dei conti di Fiavet (la federazione italiana delle agenzie di viaggio), che hanno trattato l’argomento interagendo con gli ospiti presenti.
La territorialità dell’Iva
Le prestazioni di servizi relativi a fiere, esposizioni, manifestazioni ed eventi anche sportivi nonché le prestazioni accessorie si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. Non è rilevante la sede del prestatore del servizio. Questo è stato il tema centrale del seminario. Per un’agenzia italiana che organizza un evento in un altro Stato, l’Italia è da considerarsi fuori campo Iva (eccettuati i casi in cui le sue prestazioni non implicano la necessità di agire in loco, ma possono essere erogate anche a distanza).
Ciò implica, come conseguenza, notevoli appesantimenti burocratici (compilazione di modelli verso l’estero, applicazione delle normative Iva di paesi stranieri ecc). Ebbene, in questo come in tanti altri casi torna d’aiuto l’art. 74-ter del Testo Unico delle imposte, richiamato proprio durante l’evento di Site Italy.
L’articolo 74-ter
Questo articolo è applicabile solo ai pacchetti composti da almeno due servizi: nel nostro caso, per esempio, l’albergo e un servizio ausiliario (transfer ecc). Ai sensi del 74-ter, siffatta prestazione è esente da Iva. Se si fa quindi un evento all’estero, questo articolo è lo strumento per by-passare i tanti aggravi (e i costi) che l’esposizione dell’Iva implicherebbe.
Il 74-ter dà anche altri vantaggi. Per esempio consente di dilazionare il versamento dell’Iva al mese successivo a quello dell’emissione della fattura. Attenzione però: non in tutti i casi conviene. Non conviene, per esempio, quando il cliente deve o vuole recuperare l’Iva. Di volta in volta occorre pertanto esaminare i pro e i contro: la notizia è che, ora, questo strumento esiste anche per le event agency, e non si limita (come la prassi sino a ora indicava) alle agenzie di viaggio – peraltro va detto che molte event agency hanno licenza di agenzia viaggio."La complessità dell’argomento non ha consentito ulteriori approfondimenti durante il nostro seminario - commenta la presidente Miek Egberts - ma in accordo con i presenti si è convenuto di promuovere in futuro incontri mirati su specifici temi, come per esempio i vantaggi e gli svantaggi dei differenti sistemi di fatturazione. Questo è perfettamente coerente con l’ottica di Site di dare a tutti un valido supporto professionale per semplificare e agevolare le nostre attività".
S.R.

