Gare
Grosser: ‘Anche chi indice una gara deve rispettare le leggi’
In merito al ricorso da parte di OC&M Media contro l’esito della gara indetta dal Ministero dei Trasporti , ADVexpress ha raccolto il parere di Peter Grosser, pres. Consulta Pubblicità di AssoComunicazione e dell’avv. Mario Comba dello studio Hammonds Rossotto, consulente dell’Associazione in materia di bandi pubblici.
Come anticipato in
questi giorni da ADVexpress, (vedi notizia correlata), nell'ambito della gara
da 4 mln di euro indetta dal Ministero dei
Trasporti per la campagna sulla sicurezza stradale, è in corso un
contenzioso sollevato dall'agenzia OC&M Media, risultata
seconda, nei confronti di Saatchi&Saatchi, a cui è stato assegnato
l'incarico, e Publicis, terza nella graduatoria. Motivo del
ricorso da parte della struttura presieduta da Natale Accetta,
l'appartenenza delle due società allo stesso gruppo, Publicis
Groupe, fatto
che secondo una giurisdizione vigente non sarebbe possibile nell'ambito di una
gara pubblica. ADVexpress ha recuperato gli articoli delle normative che
regolano la materia che, come è evidente, risulta essere intricata.
Nell'art.34 comma 2 del Codice degli Appalti Pubblici, si legge: " Non possono partecipare
alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le
stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali
accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi".
L'articolo del codice civile a cui si rinvia per la determinazione del concetto di controllo,
precisa che: "Sono considerate società controllate:
1) le società in cui
un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le
società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di
particolari vincoli contrattuali con essa.
La disposizione indica inoltre
che "Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del primo comma si computano anche
i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono
considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita
un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria
può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società
ha azioni quotate in borsa.
Per conoscere il parere di AssoComunicazione sulla questione, Advexpress ha contattato Peter Grosser , Presidente Consulta Pubblicità dell'Associazione e amministratore delegato di Cayenne, nonchè membro della Commissione di Studio sulle Gare Pubbliche istituita dall'Associazione guidata da Marco Testa.
"L'Associazione, nel caso in cui insorga un contenzioso tra gli associati, – spiega Grosser -, è aperta al dialogo ed è favorevole a svolgere il ruolo di moderatrice tra gli stessi per favorire un confronto e fare chiarezza. In questo caso specifico, credo che si debba partire dalla constatazione che esiste una legge che sancisce l'impossibilità di partecipare alla stessa gara per due società di uno stesso Gruppo. Tale normativa va rispettata non tanto dall'Associazione o dalle agenzie, bensì dall'ente che indice la consultazione. E' quindi necessario leggere la normativa con attenzione, stabilirne l'esatta interpretazione e definire di chi sia la responsabilità dell'irregolarità. In tema di gare pubbliche AssoComunicazione, attraverso un'apposita Commissione, si sta occupando dello studio della disciplina vigente, dell'analisi di gare pubbliche condotte in passato e di quelle attuali segnalate dagli associati perchè particolarmente significative, allo scopo di individuare e studiare i vizi di forma presenti, per poi attivare su questo fronte un dialogo con gli enti pubblici. Quello che l'Associazione può fare per tutelare le agenzie che ne fanno parte in caso di contenziosi sorti nell'ambito di una gara pubblica è di pretendere il rispetto delle leggi e porsi da moderatrice. Se il mancato rispetto di una legge che ha generato questioni tra alcuni dei nostri associati nella gara del Ministero dei Trasporti si riscontrerà con una certa frequenza, ci avvarremo del supporto di legali esperti nel settore per conoscere l'esatta interpretazione di detta legge e fare chiarezza in merito".
Com'è noto, l'associazione si avvale del servizio di consulenza legale in materia di bandi pubblici dell'avv. Mario Comba , dello studio Hammonds Rossotto. Contattato da Advexpress per conoscere la sua opinione a riguardo, Comba ha dichiarato: "In effetti l'art. 34 del Codice degli Appalti Pubblici indica l'impossibilità per due società di uno stesso Gruppo di partecipare a una gara pubblica. Tuttavia, è necessario chiarire esattamente quale sia l'esatta interpretazione della definizione di 'società soggette al medesimo controllo' fatta dall'art. 2359 del codice civile, in un mercato in cui le Holding Internazionali hanno sedi e società diverse in vari Paesi del mondo".
Elena Colombo